Art. 161.
(Progetti collettivi di inserimento all'esterno).

      1. I progetti di cui all'articolo 160 sono attuati attraverso lo svolgimento, da parte degli interessati, di attività lavorativa o di altre attività comunque utili al reinserimento sociale. I progetti devono essere finalizzati al superamento dei problemi che hanno influito sulle condizioni di esclusione sociale e che hanno concorso a determinare la commissione dei reati e conseguentemente la detenzione.
      2. Ai progetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni vigenti relative ai lavori socialmente utili e, per le persone che presentano problemi di dipendenza dagli stupefacenti o dall'alcool, quelle relative ai programmi terapeutici per la cura e la riabilitazione dalle dipendenze, nonché, per le persone con problemi psicofisici e di abbandono sociale, quelle relative alla cura e alla assistenza socio-sanitarie.
      3. La preparazione alla partecipazione ai progetti può essere attuata attraverso appositi corsi di formazione professionale per i detenuti e gli internati, realizzati in tutto o in parte all'esterno degli istituti.
      4. Nella realizzazione dei progetti è privilegiata l'attuazione degli stessi all'esterno degli istituti.
      5. Quando i progetti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività lavorativa, gli stessi possono essere attuati:

          a) con la costituzione di rapporti di lavoro;

          b) con la assegnazione di borse-lavoro;

          c) con le modalità previste per lo svolgimento dei lavori socialmente utili, dove sia possibile ricorrere agli stessi;

          d) con l'attuazione di programmi di reintegrazione sociale, esclusi dall'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro,

 

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che assicurino, comunque, il mantenimento, l'accoglienza e il soddisfacimento delle altre indispensabili esigenze di vita dei soggetti interessati, nonché le coperture sanitaria ed assicurativa adeguate. Tali programmi valorizzano la prestazione di lavoro in favore della comunità come strumento di compensazione del danno sociale prodotto dal reato.