1. I progetti di cui all'articolo 160 sono attuati attraverso lo svolgimento, da parte degli interessati, di attività lavorativa o di altre attività comunque utili al reinserimento sociale. I progetti devono essere finalizzati al superamento dei problemi che hanno influito sulle condizioni di esclusione sociale e che hanno concorso a determinare la commissione dei reati e conseguentemente la detenzione.
2. Ai progetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni vigenti relative ai lavori socialmente utili e, per le persone che presentano problemi di dipendenza dagli stupefacenti o dall'alcool, quelle relative ai programmi terapeutici per la cura e la riabilitazione dalle dipendenze, nonché, per le persone con problemi psicofisici e di abbandono sociale, quelle relative alla cura e alla assistenza socio-sanitarie.
3. La preparazione alla partecipazione ai progetti può essere attuata attraverso appositi corsi di formazione professionale per i detenuti e gli internati, realizzati in tutto o in parte all'esterno degli istituti.
4. Nella realizzazione dei progetti è privilegiata l'attuazione degli stessi all'esterno degli istituti.
5. Quando i progetti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività lavorativa, gli stessi possono essere attuati:
a) con la costituzione di rapporti di lavoro;
b) con la assegnazione di borse-lavoro;
c) con le modalità previste per lo svolgimento dei lavori socialmente utili, dove sia possibile ricorrere agli stessi;
d) con l'attuazione di programmi di reintegrazione sociale, esclusi dall'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro,